L'obiettivo del nuovo Patto sulla migrazione è superare l'approccio nazionale e stabilire regole e procedure uguali in tutti gli Stati membri dell'Ue. Consiglio, Commissione e Parlamento il 20 dicembre 2023 hanno raggiunto l'accordo politico sulle cinque tessere legislative chiave del Patto, che però è composto da norme ben più numerose.

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Ecco le principali novità.

  • IDENTIFICAZIONE - La procedura prevede che i migranti arrivati alle frontiere dell'Ue o salvati in mare (operazioni SAR) vengano identificati entro 7 giorni in centri appositi, dove verranno sottoposti anche a controlli di salute e di sicurezza. I dati biometrici (volti, impronte digitali) saranno raccolti nella banca dati Ue Eurodac (si partirà dai sei anni di età in poi, per proteggere i minori). Gli arrivi SAR saranno registrati separatamente per scopi statistici. L'Eurocamera ha chiesto un meccanismo di monitoraggio forte e indipendente in ogni Stato membro per proteggere i diritti fondamentali delle persone sottoposte a screening.
     
  • RICHIESTE D'ASILO E RIMPATRI - Procedura di filtraggio: i migranti che provengono dai Paesi che hanno una bassa percentuale di richieste di asilo accolte (il 20%) saranno incanalati nella nuova Procedura Rapida - in modo che tutti abbiano comunque la possibilità di avere la protezione internazionale - e saranno ospitati in Centri di permanenza speciali senza avere formalmente accesso al territorio comunitario. La domanda in questo caso dovrà essere evasa entro 3 mesi. Chi non avrà diritto all'asilo dovrà essere rimpatriato entro altri 3 mesi. Dalla procedura saranno escluse famiglie con bambini (se non ci sarà capacità adeguati nei centri) e minori non accompagnati (a meno che non pongano un rischio per la sicurezza). La capacità viene fissata al momento in 30mila posti l'anno, in grado dunque di trattare fino a 120mila persone.
     
  • SOLIDARIETA' OBBLIGATORIA - La Regulation on Asylum Migration Management (Ramm) introduce il concetto di "solidarietà obbligatoria" e s'interseca con le misure speciali per le situazioni di crisi (dovute a "influssi massicci, forza maggiore o strumentalizzazione da parte di attori esterni"). Il Patto introduce una quota standard di 30mila ricollocamenti l'anno. Ma gli Stati membri potranno contribuire con misure finanziare (20mila euro a migrante) o altre misure. In caso di crisi si prevede una possibile deroga temporanea alle procedure standard di asilo e la Commissione potrà intervenire per far sì che i Paesi in questione siano ulteriormente sostenuti.
     
  • PAESE TERZO SICURO - Si introduce il concetto di "Paese terzo sicuro" di transito per i migranti, che può essere invocato nella procedura di filtraggio (con un'eventuale bocciatura della richiesta di asilo). Ma il richiedente deve sempre avere "un collegamento ragionevole" col Paese in questione. La misura si collega all'obiettivo di avere un maggior numeri di rimpatri.